Carta dei Principi USPI e Statuto

I principi e le finalità dell’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) sono contenuti nella “Carta dei principi USPI” del 2018, ai quali tutti i soci sono tenuti a conformarsi:

«Le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, per essere ammesse all’USPI in qualità di soci ordinari, a norma dell’articolo 3, primo comma, dello Statuto USPI, devono essere iscritte al Registro Stampa del Tribunale Civile e/o essere edite da soggetto giuridico iscritto al Registro degli operatori della comunicazione (leggi 47/48 e 62/2001).

I Soci Ordinari USPI si impegnano, sul fondamento del pieno esercizio della libertà di espressione di cui all’articolo 21 della Costituzione:

1) A garantire il rispetto e la dignità del lavoro dipendente e autonomo, in particolare con l’utilizzo dei Contratti Nazionali e degli Accordi stipulati da USPI con i Sindacati delle categorie di riferimento;

2) A favorire il rispetto del “Testo Unico dei Doveri del Giornalista” approvato dall’Ordine Nazionale dei giornalisti;

3) Ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dei principi costituzionali e in particolare dell’immagine e del corpo della donna;

4) A rispettare le norme sulla correttezza della pubblicità sanitaria e dei prodotti farmaceutici, dei prodotti finanziari, degli alcolici e dei prodotti da fumo, del gioco con vincite di denaro e ogni altra normativa di settore;

5) A contrastare con ogni mezzo possibile le fake news e l’hate speech.

Le violazioni della Carta dei Principi USPI saranno valutate dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Segretario Generale».

e nello Statuto:

(approvato dall’Assemblea dei soci il 22/04/2004)

ARTICOLO 1

Costituzione – Sede

È costituita, con sede in Roma, l’Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.). L’Unione è apolitica e non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 2

Scopi

Scopi dell’USPI sono:

– rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali e materiali dell’intera categoria;

– organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa periodica ed i suoi rapporti con la realtà sociale;

– svolgere in campo interno e internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento dei suoi scopi, assumendo ogni iniziativa che, a tal fine, riterrà idonea;

– coordinare, nei limiti del presente Statuto, l’attività professionale degli associati nei loro rapporti con gli istituti e le amministrazioni, sia pubblici che privati, a carattere economico, politico, culturale, sindacale, e sociale;

– difendere ed elevare il prestigio della categoria.

ARTICOLO 3

Soci

Possono far parte dell’USPI in qualità di Soci ordinari:

1) le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’editore o da persona, anche non iscritta direttamente all’USPI, da lui delegata; la delega può avere anche carattere temporaneo o limitata ad uno, o più atti associativi;

2) le Associazioni e i gruppi affini per materia, indipendentemente dal fatto che tutte o parte delle pubblicazioni stesse siano associate all’USPI.

ARTICOLO 4

Soci benemeriti, Soci onorari e Soci corrispondenti. Presidenti onorari

L’USPI accoglie nel suo seno, su deliberazione del Consiglio Nazionale:

a) Soci benemeriti, e cioè persone od enti che mediante attività o donazioni abbiano contribuito allo sviluppo dell’USPI e, attraverso esse, abbiano favorito il progresso della stampa periodica;

b) Soci onorari, e cioè persone eminenti nel campo dell’editoria o del giornalismo;

c) Soci corrispondenti, e cioè persone che, condividendo le finalità dell’USPI, si interessano, a vario titolo, di editoria e comunicazione.

Con delibera del Consiglio Nazionale vengono fissate le quote associative e determinati i servizi USPI cui detti Soci possono accedere.

Il Consiglio Nazionale può nominare uno o più Presidenti Onorari.

ARTICOLO 5

Ammissioni e doveri degli associati

Le domande d’ammissione all’U.S.P.I., corredate di opportuna documentazione, dovranno essere inoltrate alla Giunta Esecutiva la quale deciderà inappellabilmente, e senza obbligo di motivazione, sul loro accoglimento.

L’ammissione all’U.S.P.I. comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, nonché tutte le deliberazioni e convenzioni emanate o stipulate dagli organi dell’Unione.

Tra i doveri sociali le pubblicazioni periodiche hanno anche quello di indicare su ogni loro esemplare, riportando il contrassegno dell’Unione, la loro iscrizione all’USPI, nonché di rimettere, per le esigenze della stessa Unione, copia omaggio di ogni numero della pubblicazione edita.

ARTICOLO 6

Organi

Gli organi dell’USPI sono:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Congresso Nazionale;

c) il Presidente;

d) il Consiglio Nazionale;

e) la Giunta Esecutiva;

f) il Segretario Generale;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7

L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale dell’USPI è convocata dal Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità di cui al successivo articolo 8 per deliberare sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L’Assemblea Generale è altresì convocata ogni tre anni per procedere, nei termini dello statuto, all’elezione dei seguenti Organi collegiali:

a) Consiglio Nazionale;

b) Collegio dei Revisori dei Conti;

c) Collegio dei Probiviri.

Spetta all’Assemblea Generale di pronunciarsi sull’attività svolta dall’USPI e di stabilire l’indirizzo generale dell’azione da svolgere in funzione del perseguimento dei fini statutari.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Dopo l’insediamento della Presidenza e della Segreteria e prima dell’inizio dei lavori, l’Assemblea nomina la Commissione per la verifica dei poteri, composta da un Presidente e da due membri, con il compito di accertare il diritto al voto dei partecipanti, di verificare le deleghe e di rilasciare apposito certificato indicante il numero dei voti rappresentati.

L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori su proposta del Presidente, costituisce uno o più seggi elettorali composti da quattro membri e precisamente da un Presidente, due scrutatori e un segretario.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea il Presidente dell’USPI stabilisce l’orario d’inizio delle operazioni di voto e l’orario di chiusura dei seggi elettorali.

Ai seggi elettorali possono accedere solo i possessori del certificato rilasciato dalla Commissione per la verifica dei poteri.

Agli associati di cui al n. 1 dell’art. 3, spettano tre voti per ciascuna testata, mentre ai rappresentanti delle Associazioni di cui al n. 2 dell’art. 3 spetta un voto.

Ogni socio che non possa partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare, ad ogni effetto, da persona, anche non iscritta all’USPI, munita di apposita delega. Nessun socio o delegato può essere portatore di più di dieci deleghe.

Spetta altresì all’Assemblea deliberare, in sessione ordinaria o straordinaria, all’uopo convocata e legalmente costituita, lo scioglimento dell’Unione e le modifiche statutarie. Per la validità di tali deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 8

Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea Generale dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell’USPI con un avviso diramato almeno trenta giorni prima della data fissata e che deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche in adunanza straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza del Consiglio Nazionale o almeno un quinto dei soci. Qualora il Presidente non vi provveda, e ne siano comunque impediti anche i vice Presidenti, l’Assemblea è convocata dal Segretario Generale.

ARTICOLO 9

Elezioni cariche sociali

Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale, ai sensi del precedente art. 7, durano in carica tre anni e i rispettivi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta d’insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto:

– Il Presidente;

– non meno di tre e non più di sei Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;

– i membri della Giunta Esecutiva;

Il Presidente può essere rieletto, di norma, solo per un secondo triennio.

Le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto disposto all’art. 18.

La mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a tre riunioni consecutive di un Organo collegiale dell’USPI, comporta l’automatica decadenza dalla carica.

ARTICOLO 10

Sospensione dalle cariche sociali

Il Consiglio Nazionale, su motivata mozione firmata da almeno un terzo dei suoi componenti, per gravi motivi o per comportamento che pregiudichi il raggiungimento degli scopi sociali, di cui all’art. 2, può deliberare la sospensione del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale o di ogni singolo componente la Giunta Esecutiva o il Consiglio Nazionale, in attesa del lodo del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 11

Congresso Nazionale – Convegni di studio

Il Consiglio Nazionale, con periodicità triennale, indice il Congresso Nazionale della Stampa Periodica, in anno diverso da quello dell’Assemblea Generale elettiva, per dibattere temi di fondo o di attualità che interessino la tutela e lo sviluppo dell’editoria periodica.

Sono ammessi a partecipare al Congresso Nazionale tutti i soci dell’USPI in regola con il pagamento delle quote associative, nonché, senza diritto di voto, gli invitati, a vario titolo, dalla Giunta Esecutiva.

Potranno inoltre essere indetti, con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo, Congressi Nazionali straordinari per l’esame e la discussione di problemi categoriali urgenti e indifferibili, ovvero Convegni di studio nazionali o territoriali su temi specifici.

ARTICOLO 12

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Segretario Generale e da 30 membri effettivi eletti per un triennio dall’Assemblea Generale.

Possono essere inoltre chiamati a far parte del Consiglio Nazionale, per cooptazione, personalità ed esperti di chiara fama del settore della comunicazione, anche non soci, per un numero massimo di cinque.

Con analoga procedura il Consiglio potrà integrare ad ogni effetto il numero dei suoi componenti in caso di eventuale vacanza, scegliendo il nominando tra i soci.

Alle sedute del Consiglio Nazionale hanno facoltà di intervenire, con voto consultivo, i delegati regionali di cui al successivo art. 20, nonché i Presidenti o i rappresentanti autorizzati delle Associazioni o Gruppi, che siano associati all’USPI ai sensi dell’art. 3 n. 2.

Spetta al Consiglio Nazionale precisare, sulla base degli indirizzi generali formulati dall’Assemblea Generale, le linee programmatiche dell’attività da svolgere; deliberare sui bilanci predisposti dalla Giunta Esecutiva e corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori; deliberare sulle proposte di provvedimenti formulate dal Collegio dei Probiviri; disporre i programmi d’impiego dei cespiti patrimoniali dell’USPI; deliberare le norme generali riguardanti l’organizzazione amministrativa e funzionale dell’Unione; deliberare su ogni altra materia o questione non riservate alla competenza dell’Assemblea.

Il Consiglio non può deliberare, in prima convocazione, se non interviene la metà del numero dei componenti effettivi, oltre il Presidente; nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di seduta. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Giunta Esecutiva, anche in via continuativa, parte delle sue competenze.

ARTICOLO 13

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno due volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno da inviare per posta almeno 15 giorni prima della data fissata.

Potrà, inoltre, convocare in via straordinaria – d’intesa con il Segretario Generale – il Consiglio Nazionale, anche a mezzo telegramma e senza il rispetto dei termini indicati nel precedente comma, ogni qualvolta se ne appalesino la necessità e l’urgenza. Inoltre il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato, con la procedura indicata nel primo comma del presente articolo, ogni qualvolta lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 14

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e da dieci membri eletti dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 9.

In caso di vacanze sopraggiunte in corso di mandato nella composizione della Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale provvede alle necessarie sostituzioni, con le stesse modalità, nella prima adunanza successiva.

La Giunta Esecutiva concreta in provvedimenti operativi le deliberazioni di massima adottate dal Consiglio: appronta i bilanci, che trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione di competenza e li sottopone alla deliberazione del Consiglio; delibera sulla destinazione delle entrate in conformità degli stanziamenti di bilancio; discute ed approva contratti ed accordi sindacali, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Nazionale; delibera su ogni altro argomento, non riservato alla competenza di altri Organi dell’Unione, che il Segretario ritenga di sottoporle.

Può autorizzare il Segretario Generale ad avvalersi, sotto la sua responsabilità, dell’assistenza e della consulenza di esperti nell’espletamento delle sue funzioni quando lo ritenga utile all’interesse dell’Unione.

La Giunta non può deliberare se all’adunanza non partecipa almeno la metà dei suoi membri oltre al Segretario Generale.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno tre membri oltre al Segretario Generale.

ARTICOLO 15

Convocazione della Giunta Esecutiva

Il Segretario Generale dell’USPI dovrà convocare la Giunta Esecutiva almeno quattro volte all’anno, con avviso contenente l’ordine del giorno, da inviare a mezzo posta almeno dieci giorni prima.

In caso di necessità ed urgenza la Giunta può essere convocata anche telegraficamente, in via straordinaria, senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

ARTICOLO 16

Segreteria del Consiglio e della Giunta

Il Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale; in sua eventuale assenza svolge tali funzioni il Vice Segretario Generale.

Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva.

Nelle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva, è ammessa la presenza di stenografi e di aiuti segretario.

ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante degli editori delle testate iscritte all’USPI.

Convoca e presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio Nazionale stabilendo gli ordini del giorno delle sedute e la distribuzione degli affari su cui deliberare, d’intesa con il Segretario Generale.

Prende sotto la sua responsabilità, previo il parere espresso dal Segretario Generale, tutti quei provvedimenti di urgenza e le iniziative che si ritengano necessari, nell’ambito delle competenze del Consiglio Nazionale. Essi peraltro sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza.

In caso di impedimento del Presidente e quando le circostanze e l’urgenza lo richiedano egli può essere sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario assistito dal Segretario Generale.

ARTICOLO 18

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta l’unità dell’USPI. A tal fine garantisce l’equo contemperamento delle istanze delle varie componenti dell’Unione.

Spetta al Segretario Generale la rappresentanza legale dell’USPI a tutti gli effetti.

Egli ha tuttavia la facoltà di delegare temporaneamente tale potere al Presidente o al Vice Presidente Vicario.

Egli ha altresì facoltà e potere di nominare procuratori per singoli atti anche persone non facenti parte dell’USPI.

Viene nominato dall’Assemblea Generale senza scadenza di mandato. Può essere revocato dall’Assemblea Generale appositamente convocata.

E’ componente del Consiglio Nazionale con diritto di voto.

Coadiuva il Presidente in ogni sua incombenza ed assicura i collegamenti tra il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, nonché la continuità del funzionamento dell’USPI.

Stipula i contratti deliberati dal Consiglio Nazionale, o dalla Giunta Esecutiva in via d’urgenza, quando non ritenga di nominare un procuratore speciale.

Organizza gli uffici centrali e periferici dell’Unione e ne coordina le attività; vigila sull’andamento degli uffici, dei quali è responsabile, e cura i collegamenti esterni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; predispone gli atti inerenti agli affari da sottoporre al Consiglio e alla Giunta; adotta i provvedimenti concernenti il rapporto d’impiego o di collaborazione del personale dell’USPI, anche con riguardo agli aspetti economici, a meno che, per motivi particolari, non ritenga di sottoporli a deliberazione della Giunta Esecutiva.

Salvo quant’altro previsto dallo Statuto, il Segretario Generale assolve ogni altro incarico che, in armonia con gli scopi dell’Unione, gli sia affidato dal Presidente, dal Consiglio o dalla Giunta.

In deroga all’art. 9 del presente Statuto, al Segretario Generale è attribuito un emolumento annuo determinato dal Consiglio Nazionale, ovvero un rimborso spese forfettario.

ARTICOLO 19

Il Vice Segretario Generale

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, può nominare un Vice Segretario Generale, con il compito di sostituire, nelle sue funzioni, il Segretario Generale, in caso di assenza od impedimento. Il Segretario Generale, inoltre, può conferire al Vice Segretario Generale specifiche deleghe nei vari settori della propria competenza, ivi compresa quella di sostituirlo nelle riunioni degli Organi collegiali o nella partecipazione a riunioni di Commissioni o Comitati anche esterni.

La Giunta Esecutiva può stabilire anche per il Vice Segretario Generale un emolumento annuale.

ARTICOLO 20

Delegati e Fiduciari regionali

Gli editori di periodici associati, registrati presso i Tribunali delle singole Regioni, riuniti in apposita adunanza, alla presenza di un membro del Consiglio Nazionale, all’uopo delegato dal Presidente dell’USPI, possono designare un delegato regionale. Per tale designazione hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali nonché i Soci benemeriti.

A tutti i Soci spetta un solo voto ad eccezione di quelli contemplati al n. 1 dell’art. 3 (pubblicazioni periodiche italiane) a cui spettano tre voti.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio. Nessun socio potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

In mancanza di detta designazione è in facoltà della Giunta Esecutiva nominare, su proposta del Segretario Generale, un Fiduciario regionale dell’USPI.

Al Fiduciario, come sopra nominato, possono essere affidate, anche in via temporanea, dalla Giunta Esecutiva, funzioni di rappresentanza dell’USPI nell’ambito regionale.

Per Regioni limitrofe con modesto numero di aderenti all’USPI è consentito il raggruppamento e la nomina di un delegato o fiduciario interregionale.

I Delegati ed i Fiduciari regionali sono inoltre tenuti a svolgere gli incarichi affidati loro dal Segretario Generale, cui riferiscono in merito alla attività svolta e dal quale ricevono le direttive, anche per gli specifici compiti ed attribuzioni che saranno specificati in un apposito regolamento che dovrà essere emanato previa deliberazione del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 21

Collegio dei Revisori e dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea generale insieme con due membri supplenti per ciascuno dei due Collegi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri nominano, nel rispettivo ambito, il Presidente del Collegio nella loro prima adunanza.

ARTICOLO 22

Funzioni del Collegio dei Revisori

A Revisore dei conti può essere eletta anche persona non iscritta all’USPI.

La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I Revisori dei Conti intervengono alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

I Revisori dei Conti esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice Civile.

ARTICOLO 23

Funzioni del Collegio dei Probiviri

I candidati a ricoprire la carica di Proboviro devono essere scelti tra i rappresentanti o delegati delle pubblicazioni associate.

La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto dell’USPI.

Il Proboviro che non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo, è considerato dimissionario e sostituito dal Proboviro supplente che è stato eletto con il maggior numero di voti.

In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probiviri rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

Il Collegio dei Probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei Soci che contravvengano alle norme dello Statuto sociale o, comunque, alle regole della corretta applicazione dell’etica professionale e della probità morale, in modo da compromettere il prestigio o gli interessi dell’USPI o il decoro dei suoi associati.

Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta di Soci e di non Soci; può anche promuovere procedimento disciplinare d’ufficio. Le sue decisioni sono espresse con lodo.

In caso di controversie tra associati e Organi dell’USPI o tra diversi Organi, il Collegio dei Probiviri è investito delle funzioni di collegio arbitrale. Per il solo fatto dell’accettazione del presente Statuto il socio accetta la devoluzione al Collegio di ogni controversia interna che ritenesse di dover sollevare, rinunciando con ciò ad adire organismi, anche giudiziari, esterni.

I lodi del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ARTICOLO 24

Sanzioni disciplinari

Il Collegio dei Probiviri può proporre al Consiglio Nazionale l’adozione delle seguenti sanzioni a carico dei soci:

a) la diffida;

b) la censura;

c) la sospensione dell’attività associativa fino a sei mesi;

d) la radiazione dall’Unione.

Contro le decisioni del Consiglio nazionale che infliggono la diffida, la censura o la sospensione temporanea, non è ammesso reclamo.

Contro la radiazione è ammesso ricorso all’Assemblea che, in merito, decide a scrutinio segreto nella sua prima adunanza.

Il ricorso va inoltrato – a mezzo del Presidente del Collegio dei Probiviri che lo istruisce informandone la Giunta Esecutiva – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Nazionale.

L’U.S.P.I. si riserva ogni altra azione verso l’inadempiente, in particolare per il recupero di quote sociali dovute ma non ancora corrisposte e, se del caso, per il relativo risarcimento del danno.

ARTICOLO 25

Patrimonio ed entrate

Le entrate dell’USPI sono costituite dalle quote di iscrizione all’Unione e dalle quote sociali annue nella misura fissata per anno solare dal Consiglio Nazionale, nonché da donazioni e da contributi erogati da parte di pubbliche amministrazioni, soci o terzi, e da interessi maturati sui conti correnti dell’Unione e da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato che possono essere acquistati in caso di eccesso di liquidità.

I fondi di riserva dell’Unione possono essere anche costituiti da altre forme di investimento e da altre attività finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 26

Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

ARTICOLO 27

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per le seguenti cause:

a) dimissioni volontarie;

b) perdita di requisiti per tale qualifica di cui all’art. 3;

c) morosità;

d) radiazione per provvedimento disciplinare.

Agli effetti del pagamento delle quote sociali, le dimissioni diventano efficaci dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione delle dimissioni scritte. La decadenza per morosità opera quando sia trascorso un anno dalla cessazione dei pagamenti nonostante diffida, su pronuncia della Giunta Esecutiva, restando il socio moroso debitore dell’USPI per l’ammontare delle quote arretrate.

Il Socio che per una delle cause di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente articolo cessi di appartenere all’USPI, perde ogni diritto nei confronti della stessa.

Il socio moroso è comunque sospeso automaticamente da ogni attività o servizio dell’USPI anche se non sia intervenuta pronuncia di decadenza della Giunta Esecutiva.

ARTICOLO 28

Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento dell’Unione, il patrimonio dell’USPI viene devoluto al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per l’alienazione e il ricavo di fondi da destinare al potenziamento delle emeroteche in seno alle Biblioteche Nazionali.

ARTICOLO 29

Atti di interpretazione e di esecuzione

In caso di incerta interpretazione degli articoli del presente Statuto o di necessità di norme di esecuzione, il Consiglio Nazionale dell’USPI ha facoltà di adottare atti transitori di interpretazione o regolamenti di esecuzione.

ARTICOLO 30

Norma transitoria

Gli attuali iscritti all’USPI a titolo personale conservano la loro iscrizione come Soci singoli, fino a quando continuino a svolgere attività presso pubblicazioni periodiche.

I Soci singoli di cui al presente articolo, nelle Assemblee Generali e nelle altre consultazioni hanno diritto ad un voto.