Deposito legale

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, n. 191, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, il cui oggetto è il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”.

Ha dunque visto la luce, a distanza di circa due anni, il regolamento di attuazione previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, che modifica la normativa relativa alle copie d’obbligo (oggi “deposito legale”) dei prodotti editoriali che fino ad ora, in virtù delle oramai datata Legge 2 febbraio 1939, n. 374, dovevano essere inviate a cura dello stampatore alla Prefettura ed alla Procura territorialmente competenti.

A partire dal 2 settembre 2006, giorno di entrata in vigore del nuovo “Regolamento”, l’obbligo dell’invio delle copie dei prodotti editoriali per il “deposito legale” è direttamente in capo agli editori, e non più allo stampatore, ed il suo adempimento dovrà rispettare delle precise disposizioni.

VADEMECUM delle procedure da seguire per ottemperare a questa disposizione di legge

DEPOSITO LEGALE “NAZIONALE”

Due copie andranno agli “Archivi nazionali della produzione editoriale” così distribuite: una copia dovrà essere consegnata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Ufficio Giornali o Ufficio Periodici – Viale del Castro Pretorio, n. 105 – 00185 ROMA), ed un’altra copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Ufficio Giornali o Ufficio Periodici– Via Antonio Magliabechi n. 6 – 50122 FIRENZE – Attenzione: nuovo indirizzo modificato dal 26.08.2019) (art. 6 del D.P.R. n. 252).

A tal riguardo l’USPI, congiuntamente con la FIEG, ha sottoscritto nel 2006 e rinnovato nel 2008 (con validità che si estende fino a tutto l’anno 2011) una “Convenzione” con la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ed un “Protocollo d’Intesa” con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze in virtù della quale gli editori associati possono effettuare la consegna delle copie per deposito legale dei giornali quotidiani e dei periodici in forma cumulativa e con scadenze prefissate, differenziate su base territoriale.

Il “Calendario” delle consegne è valido per entrambi le Biblioteche Nazionali Centrali.

DEPOSITO LEGALE “REGIONALE”

Due copie, inoltre, andranno agli “Archivi delle produzioni editoriali regionali”, individuati dal Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato in G.U. n. 38 del 14.02.2008.

In relazione a ciò, riportiamo, l’elenco, di massima, delle Biblioteche che, su base provinciale, sono abilitate a ricevere 1 o 2 copie del deposito legale “regionale”, in base a quanto previsto dal citato Decreto 28 dicembre 2007.

Per quanto riguarda, in particolare, la REGIONE LOMBARDIA ricordiamo a tutti gli editori associati con sede nella stessa, che è stato siglato un “Accordo” tra la Regione Lombardia, Soprintendenza Beni Librari, e l’USPI relativo alla consegna in forma cumulativa e con scadenze prefissate delle 2 copie di “deposito legale regionale” per le pubblicazioni edite nella Lombardia.

L'”Accordo” prevede che gli editori associati all’USPI con sede nella Regione possano effettuare la consegna delle copie di deposito legale dei giornali quotidiani e periodici all’Archivio della Produzione Editoriale Regionale (APE R-BEIC) della Lombardia in forma cumulativa e secondo un calendario prestabilito, conforme a quanto già precedentemente concordato con le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze (gli Archivi Nazionali).

Le 2 copie di deposito legale regionale per la Lombardia dovranno essere indirizzate all’Archivio della Produzione Editoriale Regionale (APE R) c/o Biblioteca Nazionale Braidense, Via Fiori Oscuri n. 2, 20121 Milano.

La consegna potrà essere eseguita:

a) per i giornali quotidiani, plurisettimanali e settimanali, e relativi supplementi e allegati, con cadenza trimestrale (gennaio, aprile, luglio, ottobre);

b) per i periodici quattordicinali, quindicinali, mensili e di altra periodicità, e relativi supplementi e allegati, con cadenza semestrale (gennaio e luglio).

L’invio del materiale dovrà, ovviamente, essere effettuato a norma del comma 3, art. 7, del DPR n. 252 del 3 maggio 2006 ed accompagnato dall’elenco in duplice copia di cui al comma 4, dell’art. 7 dello stesso DPR n. 252.

Per quanto riguarda, in particolare, la REGIONE LAZIO ricordiamo che la spedizione delle copie di deposito legale agli “Archivi regionali” per i quotidiani ed i periodici editi nel Lazio dovrà essere effettuata trasmettendo di ogni pubblicazione 1 copia (come comunicato nella nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Soprintendenza ai Beni Librari, del giorno 8 aprile 2009, prot. n. 41661) presso Archivio Generale del Lazio, località Santa Palomba – Via Ardeatina Km. 22,400 – n. 2479/N/O – 00134 Roma (così modificato novembre 2017) ed 1 copia presso la Biblioteca competente su base “provinciale” (vedi elenco riportato nel Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Detto invio, come previsto nella normativa vigente (DPR n. 252 del 3 maggio 2006), dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla pubblicazione del “documento” oggetto di deposito e nel rispetto delle modalità prescritte.

MODALITA’ DI CONSEGNA

Di norma la consegna dovrà essere eseguita, ove non diversamente pattuito con l’Istituto depositario, entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico dei prodotti editoriali, direttamente o attraverso la posta o con qualsiasi altro mezzo (importante che resti al mittente una ricevuta attestante la spedizione).

Il plico, confezionato con involucro resistente, deve riportare la dicitura “esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della Legge 15 aprile 2004, n. 106”, come anche il nome, ovvero denominazione o ragione sociale, ed il domicilio, o sede legale, del soggetto obbligato al deposito (quindi dell’editore).

La consegna dovrà essere accompagnata con un elenco in due copie dei documenti inviati, contenente gli elementi identificativi di ciascun documento; una delle copie viene restituita vidimata per ricevuta, da conservarsi come prova dell’avvenuta consegna (art. 7 del DPR n. 252).

Esistono dei casi, limitatissimi, di esonero totale (art. 8 del DPR n. 252) o parziale (art. 9 del DPR n. 252) dall’obbligo del deposito legale.

Su ogni documento consegnato dovranno essere riportati: il nome ed il domicilio del soggetto obbligato; l’anno di pubblicazione; il codice ISBN o ISSN, se utilizzato dall’editore; la dicituraesemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106” (art. 10 del DPR n. 252).

Gli editori di pubblicazioni attinenti la “Materia Giuridica” dovranno consegnare un’ulteriore copia dei documenti presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia (Piazza Cavour, n. 40 – 000193 ROMA ) (art. 12 del DPR n. 252).

Le stesse norme sono valide per il deposito dei documenti diffusi su supporto informatico (art. 32 del DPR n. 252).

Le modalità di deposito dei documenti (pubblicazioni) diffusi tramite rete informatica saranno definite con successivo regolamento (art. 37del DPR n. 252 ).

SANZIONI

Le sanzioni per il mancato deposito legale possono arrivare fino ad un massimo di 1500 euro per ogni documento non depositato (art. 43 del DPR n. 252).

Alleghiamo la seguente documentazione:

DPR del 3 maggio 2006, n. 252, che raccomandiamo di visionare con attenzione;

“Accordo” tra la Regione Lombardia, Soprintendenza BeniLibrari e l’USPI

Convenzione USPI/FIEG con la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Protocollo d’intesa USPI/FIEG con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che individua gli “Istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale” per ciascuna regione e provincia autonoma;

Elenco, di massima, delle Biblioteche provinciali preposte a ricevere la/le copia/copie di deposito legale “regionale”;

Link alla pagina del sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativa al Deposito Legale;

Riportiamo anche il testo della Legge 15 aprile 2004, n. 106, e quello della ormai superata Legge 2 febbraio 1939, n. 374.